STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Running Club Fossombrone” in breve “A.S.D. Running Club Fossombrone” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.

L’associazione ha sede in Fossombrone (PU), P.le Gran Torino n. 4 ed è retta dal presente statuto.

L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

 

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione, è un’associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, nonché ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.

L’Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata durante la vita dell’Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche di atletica leggera, podismo, trail running, trekking, ginnastica attività motoria, nel rispetto dei regolamenti della F.I.D.A.L.e del C.O.N.I., e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e nei limiti definiti dalle normative vigenti, l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all’attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l’attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari; attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni ed acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

 

ART. 3 – AFFILIAZIONE

L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.

 

ART. 4 – DURATA

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, quote di iscrizione, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, da eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 2 dalle eventuali sovvenzioni del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive o di altri enti, di società, dai premi e dai trofei vinti ed eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

 

ART. 6 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio associativo hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni anche per motivi di carattere organizzativo.

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio patrimonio.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ART. 7 – SOCI

Possono essere soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, partecipano alle attività associative, sia sportive che ricreative. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

 

ART. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l’Associazione è affiliata. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all’aggiornamento del libro degli associati. La mancata accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivata e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall’associazione e decadenza.

 

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Ciascun associato è pertanto titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell’elettorato attivo e passivo, quest’ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella  regolamentazione specifica dell’ordinamento sportivo e della F.I.D.A.L. nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva  associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dal successivo art. 10.

Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
  • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all’Assemblea né esercitare il diritto di voto.

 

ART. 10 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

ART. 11 – TESSERATI DELL’ASSOCIAZIONE

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l’oggetto di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla F.I.D.A.L. o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l’associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell’associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l’associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla F.I.D.A.L. o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell’associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

 

ART. 12 – ORGANI

Gli organi sono:

  • l’assemblea degli associati;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente.

 

ART. 13 – ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano della associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

ART. 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

 

 

ART. 15 – CONVOCAZIONE E COMPITI DELL ‘ASSEMBLEA

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il quarto mese di ciascun anno sociale per deliberare sull’approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario. L’assemblea ordinaria inoltre:

  • delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
  • delibera in materia di variazione della sede all’interno dello stesso Comune;
  • approva gli eventuali regolamenti;
  • delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
  • delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.

L’assemblea straordinaria viene convocata, qualora se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o su richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio direttivo o di un terzo del totale dei soci in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’associazione. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Compete alla assemblea straordinaria:

  • l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
  • deliberare sulle questioni di particolare importanza per la vita ed il funzionamento dell’associazione;
  • deliberare lo scioglimento dell’associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del presente statuto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina due soci tra quelli presenti in funzione di scrutatori. Il verbale dell’assemblea verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché, qualora se ne ravvisi l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell’assemblea viene conservato agli atti dell’associazione ed inserito in apposito libro verbali della assemblea dei soci tenuto presso la sede della associazione e di cui ogni socio può prendere visione.

È compito del Presidente verificare la regolare costituzione della assemblea.

La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

ART. 16 – VALIDITÀ’ ASSEMBLEARE

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è idonea a deliberare quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Viene espressamente erogato il caso dell’assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’associazione per il quale valgono le disposizioni successivo art. 28 del presente statuto.

Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

 

ART. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza dei 3/4 (tre/quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dalla assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati, rimane in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, a parità di voti, è prevalente il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisi la necessità da tutti i presenti.

 

ART. 19 – INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021). affiliate ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l’Associazione delibererà di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

  • coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni
  • coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo;
  • coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva.

 

ART. 20 – DIMISSIONI E/O DECADENZA

Nel caso che per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla surroga attingendo dalla graduatoria dei votati nell’ultima assemblea elettiva. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza prevista per i consiglieri sostituiti.

L’intero Consiglio decade in caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione amministrativa ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

L’intero Consiglio decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario e sarà surrogato attingendo dalla graduatoria dei votati nella ultima assemblea elettiva.

 

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un consigliere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, almeno due giorni prima della riunione, con l’elencazione delle materie da trattare.

 

ART. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare la assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sportiva e non, da sottoporre alla assemblea;
  • promuovere l’attività agonistica e ricreativa, previamente approvate dall’assemblea;
  • provvedere, unitamente ai responsabili di settore, al coordinamento dei collaboratori, curandone in modo particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’assemblea;
  • determinare l’importo delle quote annuali fissandone le modalità di pagamento da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, da sottoporre alla ratifica della assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

 

ART. 23 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua, per gli atti compiuti, anche dopo la cessazione dall’incarico.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivamente autorizzate e non ratificate alla assemblea.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consi­glio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono obbligazioni.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci alla sua prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell’associazione.

 

ART. 24 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ART. 25 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

ART. 26 – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

L’arbitrato avrà sede in Fossombrone, presso l’abituale sede delle riunioni ed il Collegio giudicherà ed adotterà con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

 

ART. 28 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusioni delle deleghe. Così pure la richiesta dell’ Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4  dei soci aventi diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ART. 29 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.